Informativa sulla procedura per la presentazione e la gestione di
segnalazioni di condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis D.lgs. n. 165/2021
(Whistleblowing).
Scopo
L'obiettivo
di questa policy è di promuovere un ambiente sicuro, trasparente e responsabile
all'interno del Istituto Figlie del Divino Zelo, coinvolgendo tutte le
componenti interne (dipendenti: personale docente, personale ATA, tirocinanti,
collaboratori volontari o prestatori di servizi, così come altre figure
presenti ad altro titolo) ed esterne (appaltatori, consulenti, ecc.) nel dovere
morale di segnalare eventuali comportamenti illeciti, eticamente discutibili,
abusi o negligenze che potrebbero pregiudicare l'istituzione, gli studenti, i
dipendenti o altre parti interessate.
Definizioni
1.
Whistleblowing: è l’atto di segnalare informazioni
confidenziali o illecite riguardanti un'organizzazione, solitamente per esporre
frodi, corruzione o altre pratiche illegali.
2.
Whistleblower: è colui che segnala un potenziale
comportamento illecito, eticamente discutibile, un abuso o una negligenza.
3. Comportamento illecito: un'azione
che viola una legge, un regolamento o una normativa interna.
4.
Comportamento eticamente discutibile: un'azione che non
viola una legge o un regolamento, ma che potrebbe essere contraria agli
standard etici o ai valori dell'Istituto.
5.
Abuso: qualsiasi forma di sfruttamento, maltrattamento,
discriminazione, molestie o violenza che coinvolge gli studenti, i dipendenti e
i collaboratori volontari dell'Istituto.
6.
Negligenza: la mancata adozione delle precauzioni
necessarie o l'omissione di agire in situazioni che richiedono un intervento
adeguato a garantire la sicurezza e il benessere degli studenti o dei
dipendenti dell'Istituto.
Procedure di segnalazione
1. Chi può segnalare
Ogni membro
del personale dell'Istituto, inclusi volontari, tirocinanti, appaltatori e
consulenti hanno il diritto/dovere di segnalare un comportamento illecito,
eticamente discutibile, un abuso o una negligenza.
2. Cosa segnalare
Le
segnalazioni devono esporre problemi di natura molto grave, che riguardano
comportamenti illeciti, impropri o non etici. A titolo esemplificativo le
segnalazioni possono essere:
● Abusi sui diritti umani
● Frode e illeciti amministrativi, contabili,
civili o penali;
● Violazioni in materia di salute e
sicurezza;
● Falsificazione di documenti;
● Danni a beni e cose.
Le
segnalazioni devono essere fatte in buona fede e basate su informazioni
concrete e verificabili, devono riguardare fatti riscontrati direttamente dal
segnalante, e non devono basarsi su voci correnti. Inoltre, la segnalazione non
deve riguardare lamentele di carattere personale, le quali non verranno prese
in considerazione. Il segnalante non deve utilizzare tale procedura per scopi
meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano
nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei
rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre
riferirsi alle procedure di competenza.
Si ricorda che le segnalazioni
devono essere effettuate responsabilmente, fermo restando la responsabilità
penale e civile del segnalante in caso di segnalazioni calunniose o
diffamatorie.
3. Come segnalare
Le
segnalazioni devono pervenire in forma scritta al Responsabile designato dall'Istituto,
che può essere contattato attraverso i seguenti canali:
E-mail: fdzwhistle@gmail.com
- Per posta ordinaria tramite raccomandata A/R: Istituto Figlie del Divino Zelo Via della Circonvallazione Appia, 146
00179 Roma RM.
4. Riservatezza e anonimato
L’Istituto si
impegna a garantire l’anonimato delle segnalazioni, così come a prendere in
considerazione, e ad agire preservando la riservatezza e la privacy del
whistleblower nella misura consentita dalla legge e nel rispetto degli obblighi
legali.
5. Protezione del whistleblower
L'Istituto
promuove l'assenza di ritorsioni nei confronti dei whistleblower. Qualsiasi
azione di ritorsione contro un whistleblower sarà considerata una violazione
delle politiche e comporterà l'adozione di sanzioni disciplinari.
6. Investigazione delle segnalazioni
Il
Responsabile dell'Istituto o un rappresentante designato indagherà sulle
segnalazioni ricevute e adotterà le misure appropriate per gestire la
situazione, garantendo la riservatezza del segnalante e delle informazioni
ricevute. L'esito dell'indagine e le azioni prese saranno comunicate al
whistleblower, nel rispetto degli obblighi legali e dei limiti di riservatezza.
7. Illegittimità delle segnalazioni
false
Le segnalazioni
false o infondate saranno trattate con serietà. Qualsiasi membro del personale
che fa un'accusa falsa dolosamente o in mala fede sarà soggetto a sanzioni
disciplinari.
8. Revisione periodica della policy
La presente
policy verrà periodicamente rivista e aggiornata per garantirne la conformità
alle normative vigenti e alle migliori pratiche.
9. Divulgazione della policy
La policy
sarà resa disponibile a tutte le componenti interessate - interne ed esterne -
dell'Istituto mediante pubblicazione sui siti web dell'Istituto.
Data di entrata in
vigore:17/12/2023